Statuto

 

Della Società Astronomica Italiana approvato con Decreto del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali del 20 dicembre 1993

 

 ART. 1 La Società Astronomica Italiana ha lo scopo di promuovere e diffondere gli studi e la conoscenza dell'astronomia quale scienza dell'Universo, migliorare e rivalutare l'insegnamento delle discipline scientifiche dell’astronomia in particolare. A tale scopo la Società istituisce relazioni, collaborazioni con le scuole ed associazioni con analoghi organismi italiani, stranieri ed internazionali. La Società ha sede legale in Firenze presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

 

 ART. 2 La Società non ha fini di lucro. Essa, per conseguire gli scopi enunciati nell'articolo 1 può indire: a) convegni e congressi, riunioni scientifiche, attività di aggiornamento per i docenti e tutte le iniziative atte a conseguire lo scopo dell’articolo 1; b) patrocinare manifestazioni e iniziative culturali; c) produrre e pubblicare materiale scientifico e didattico; d) prestare opera di consulenza per lo sviluppo di iniziative in armonia con gli scopi sociali; e) istituire sezioni locali al fine di coordinare le attività dei Soci a livello regionale o provinciale; f) istituire premi per studiosi che si siano distinti nel campo della ricerca scientifica, della didattica o della divulgazione, nonchè borse di studio per giovani ricercatori; g) curare ogni altra attività ritenuta opportuna per la realizzazione degli scopi istituzionali.

 

 ART. 3 La Società si compone di Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Sostenitori e Soci Juniores. I Soci Juniores sono da riguardarsi come soci aderenti senza diritto al voto nell'Assemblea. Possono essere nominati Soci Ordinari coloro che, condividendo le finalità, intendono partecipare attivamente alla vita della Società, collaborando al conseguimento dei suoi scopi statutari. I Soci Ordinari potranno essere articolati in settori di competenza secondo le modalità stabilite dal regolamento. Possono essere nominati Soci Onorari le persone fisiche cui siano stati riconosciuti rilevanti meriti nel campo astronomico e societario. Possono essere nominati Soci Sostenitori gli Enti di ricerca e le Associazioni Scientifiche e Culturali che ne avanzino richiesta. La nomina dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Sono Soci Ordinari, Sostenitori e Juniores coloro che si trovano in regola col pagamento delle quote sociali dell'anno in corso, eventualmente differenziate secondo quanto stabilito nel regolamento. I Soci il cui comportamento risulti incompatibile con gli scopi sociali possono essere radiati dalla Società con delibera dell'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti e su proposta del Consiglio Direttivo.

 

 ART. 4 Gli organi della Società Astronomica Italiana sono: a) il Presidente; b) l'Assemblea dei Soci; c) il Consiglio Direttivo; d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 ART. 5 L'Assemblea è l'organo sovrano della Società. Essa è costituita dall'insieme dei Soci effettivi (Ordinari, Onorari e Sostenitori) in regola con il versamento delle quote sociali.

 

 ART. 6 L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria una volta all'anno su convocazione del Presidente, nell'epoca e nel luogo di volta in volta determinati dal Consiglio Direttivo e comunicati ai soci con almeno un mese di preavviso. Essa è di norma chiamata ad approvare la gestione economica sentita la relazione del Collegio Sindacale ed a trattare qualunque altro argomento fissato nell'ordine del giorno secondo le norme a ciò: predisposte nel Regolamento.

 

 ART. 7 L'Assemblea si riunisce in forma straordinaria o su iniziativa del Presidente, o in seguito a delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta inoltrata al Presidente di almeno 1/5 dei Soci effettivi. Il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria dandone comunicazione ai Soci con almeno un mese di anticipo. Le modalità di convocazione dell'Assemblea sono stabilite dal Regolamento.

 

 ART. 8 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza relativa dei votanti, fatta eccezione per i casi previsti dal presente Statuto. È ammessa la delega ad altro socio per la discussione e la votazione degli argomenti dell'ordine del giorno. Modalità e numero massimo delle deleghe sono stabiliti dal Regolamento. Il Socio delegante si considera presente a tutti gli effetti purché in regola con la quota sociale. In prima convocazione, le delibere sono valide con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, da effettuarsi in giorno differente dalla prima, con qualunque numero di intervenuti. L'Assemblea può autorizzare il Consiglio Direttivo ad indire votazioni per posta su questioni specifiche.

 

 ART. 9 Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario Tesoriere, e da sei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti tramite votazioni per posta a scrutinio segreto nella categoria dei Soci Onorari e Ordinari che godono dei diritti di elettorato attivo e passivo. Tali Soci verranno chiamati ad eleggere Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Vice-Segretario ed i sei Consiglieri secondo le modalità previste dal Regolamento.

 

 ART. 10 Il Consiglio Direttivo regge e amministra la Società secondo le indicazioni fornite dall'Assemblea, provvede alle iniziative e prende tutti quei provvedimenti riconosciuti utili al conseguimento degli scopi sociali. È responsabile nei confronti dei Soci delle attività editoriali. Predispone i conti di gestione, preventivo e consuntivo, che sottopone annualmente all'approvazione dell'Assemblea. Nell'espletamento della sua attività, il Consiglio Direttivo può essere coadiuvato da Uffici, Commissioni o Gruppi di lavoro del Consiglio Direttivo stesso costituenti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con la presenza del Presidente o del Vice-Presidente.

 ART. 11 Il Presidente è il legale rappresentante della Società convoca e dirige le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, prende tutte le iniziative e provvedimenti ritenuti utili allo sviluppo della Società ed all'attuazione degli scopi sociali. In caso di assenza o di impedimento, è supplito dal Vice- Presidente. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può delegare il Vice-Presidente a sostituirlo in tutto o parte delle sue funzioni.

 

 ART. 12 In caso di impedimento permanente, dimissioni o morte del Presidente, il Vice-Presidente assume la qualifica di Presidente sino alla scadenza del mandato e ne assume le funzioni. Ove vengano a mancare contemporaneamente Presidenza e Vicepresidenza, il Consigliere con maggiore anzianità di nomina dopo aver assunto la "Presidenza ad acta" provvederà a indire nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

 

 ART. 13 Il Segretario Tesoriere attende alla corrispondenza di ufficio ed alla conservazione degli atti; esegue le delibere del Consiglio Direttivo in materia di amministrazione, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ordinarie; redige i bilanci consuntivi e predispone i bilanci preventivi. In caso di assenza od impedimento è sostituito dal Vice-Segretario.

 

 ART. 14 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti così nominati: a) uno effettivo e uno supplente dal Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali; b) uno effettivo e uno supplente dal Ministro del Tesoro; c) uno effettivo e uno supplente dall'Assemblea Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un Presidente del Collegio nel suo seno. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto contemporaneamente al Consiglio Direttivo tramite votazione anche per posta a scrutinio segreto. L'elettorato attivo o passivo è formato dalla categoria dei Soci Ordinari. Le modalità di elezione saranno stabilite dal regolamento. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa ed esamina i consuntivi annuali. Il collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate all'Assemblea unitamente ai bilanci.

 

 ART. 15 In caso di impedimento permanente, dimissione o morte di uno o più membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, i rispettivi organismi verranno completati cooptando i Soci votati e non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni alle rispettive cariche, restando in carica fino alla scadenza dell'organo.

 

 ART. 16 Il patrimonio della Società è costituito:

a) titoli e beni mobili di proprietà della Società; b) da lasciti, donazioni o da quanto altro possa essere destinato in futuro all'Assemblea, sugli eventuali avanzi di gestione, a incremento del patrimonio sociale. I beni patrimoniali della Società sono descritti in apposito inventario.

 

 ART. 17

Le entrate della Società sono costituite:

a) dalle quote dei soci; b) da eventuali contributi erogati dallo stato, da Enti Pubblici e Privati e da persone fisiche; c) da eventuali proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni; d) da eventuali proventi derivanti dalle attività di consulenza di cui all'Art.2 o di altre attività

associative.

 

 ART. 18 L'anno finanziario della Società va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre dello stesso anno. Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone un preventivo di spesa per il successivo esercizio finanziario. Tale preventivo dovrà essere comunicato ai Soci entro il successivo 31 Marzo, o direttamente o tramite le pubblicazioni sociali.

 

 ART. 19 Non oltre il mese di Maggio di ogni anno, il Presidente in carica trasmette al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali una relazione sull'attività culturale svolta dalla Società nell'anno precedente.

 

 ART. 20 Le norme di attuazione dello Statuto formano oggetto del Regolamento sociale. Il Regolamento ed ogni sua eventuale modifica devono essere approvati dall' Assemblea.

 

 ART. 21 Le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Società possono essere proposte dal Consiglio o dall'Assemblea e devono essere deliberati dall'Assemblea Ordinaria con la maggioranza dei 3/4 dei Soci. In caso di scioglimento della Società i relativi beni saranno devoluti al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali quale organo vigilante della Società.

 

 ART. 22 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.

Visto si approva Il Ministro dei Beni Culturali e Ambientali

Ronchey

N.B. L'art. 14 è stato corretto per ovviare ad un errore di stampa che compare nel testo approvato dal Ministero.