Regolamento

Società Astronomica Italiana
Ente Morale dal 1939

Largo E. Fermi 5, 50125 Firenze

 

 

 

Regolamento

della Società Astronomica Italiana

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 15 Giugno 2021

 

ART. 1

La Società Astronomica Italiana, fondata nel 1920 (già Società degli Spettroscopisti dal 1871) ed eretta Ente Morale con R.D. 1229 del 10 giugno 1939, si prefigge la diffusione, la promozione degli studi e della conoscenza, la didattica e la divulgazione dell’Astronomia.

La Società è retta da un Consiglio Direttivo (CD) che si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per l'esame delle questioni inerenti al buon andamento della Società. Tuttavia, quando il Presidente lo ritenga necessario o quando almeno tre membri del C.D. ne facciano richiesta, il C.D. può essere convocato in qualsiasi altro momento. Se la richiesta di riunione del C.D. viene fatta da almeno tre membri, il Presidente ha l'obbligo di convocare il C.D. entro un mese dalla data della richiesta. Le riunioni del CD possono avvenire anche in forma telematica.

 

ART. 2

Il C.D. propone all'Assemblea la nomina dei nuovi Soci Ordinari e Juniores, che dovranno essere presentati da due Soci Ordinari, i quali si impegnano, a richiesta, a garantire al momento della presentazione della domanda in Assemblea che il nuovo Socio abbia le caratteristiche previste dallo Statuto, i Soci Juniores non possono avere età superiore ad anni 25.
Ogni Socio può presentare al più tre nuovi Soci all'anno.
I Soci Onorari non possono essere più di 10 e la loro nomina a vita viene proposta dal C.D. all'Assemblea. Nei tre anni di carica il C.D. potrà proporre fino a un massimo di tre Soci Onorari.
Il C.D. propone all'Assemblea la nomina dei Soci Sostenitori.
L'elenco dei Soci deve essere reso pubblico ogni anno.

ART. 3

Le pubblicazioni della Società Astronomica Italiana possono essere distribuite gratuitamente, vendute o cedute in abbonamento a chiunque, Ente o persona, ne faccia richiesta.

Il C.D. stabilisce modalità di distribuzione e importo di vendita o di abbonamento.

ART. 4

A norma dell'Art.5 dello Statuto, i Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, che potrà essere differenziata per le varie categorie di Soci, il cui ammontare viene stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Il versamento della quota - da farsi entro febbraio di ogni anno - per i nuovi Soci avviene all'atto della richiesta di ammissione.
Trascorso il primo trimestre dell'anno solare cui si riferisce la quota sociale, il Segretario Tesoriere ha la facoltà di provvedere alla richiesta delle quote sociali. In qualsiasi momento il Socio può regolarizzare la sua posizione versando le quote arretrate, e nel caso in cui volesse ricevere eventuali pubblicazioni arretrate dovrà provvedere al rimborso delle spese di spedizione. Tre anni di morosità saranno considerati equivalenti ad una dichiarazione di dimissioni volontarie dalla Società. Tali dimissioni saranno comunicate dal Segretario all'Assemblea in occasione della prima Assemblea Ordinaria successiva alle dimissioni.

ART. 5

Il Consiglio Direttivo predispone le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali (o altre eventuali votazioni qualora le circostanze lo richiedano) in modo da salvaguardare la segretezza e l’anonimità del voto. Le votazioni avvengono per via elettronica. Gli atti delle votazioni e quelli propedeutici sono custoditi dalla Segreteria secondo le regole di legge per la conservazione degli atti pubblici.

ART. 6

Le operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche sociali si svolgono in cinque fasi: nomina della Commissione Elettorale, comunicazione dell’elenco dei candidati, votazione, conteggio e verifica dei voti e proclamazione degli eletti.
Costituiscono elettorato attivo i Soci Ordinari, i Soci Onorari ed i Soci Sostenitori, attraverso il legale rappresentante qualora questi ultimi non siano persone fisiche.
Costituiscono elettorato passivo i Soci Ordinari, i Soci Onorari e i Soci Sostenitori, questi ultimi solo se persone fisiche.
I Soci sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo se non in regola con il versamento delle quote sociali al 31 dicembre dell'anno che precede l'elezione.

ART. 7
Allo scopo di organizzare i lavori preparatori alle elezioni del C.D. è istituita una Commissione Elettorale (C.E.) composta di tre membri.

Di essa fanno parte: un membro del C.D. designato dal C.D. stesso e due membri eletti dall'Assemblea.

L'elezione dei due membri ha luogo durante una delle Assemblee ordinarie che precedono l'elezione del C.D.
Il membro nominato dal C.D. provvede alla prima convocazione della C.E.
Compito della C.E. in questa prima fase  è di ricevere, sollecitare le  candidature, eventualmente corredate da programmi.

Ogni Socio in regola con il versamento delle quote associative può candidarsi a ricoprire una carica sociale.
La candidatura, sottoscritta dal candidato, deve essere inviata entro il mese di Giugno dell’anno nel quale si svolgono le elezioni

La CE provvederà a dare tempestiva informazione ai Soci sulle candidature pervenute attraverso il sito Web della Società.
La Segreteria della Società avrà cura di informare i Soci attraverso pubblicazione sul sito della Società sulle modalità di voto in accordo con quanto deciso dal CD.

ART. 8

Le elezioni avverranno in due giorni indicati dalla C. E. entro il 30 settembre, in modo che la C.E. possa provvedere alla verifica dei voti espressi entro il 15 ottobre.

La C. E. nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale delle procedure di voto da allegare agli atti.

La C. E. provvederà altresì a verificare la regolarità della posizione dei votanti.

ART. 9
La votazione riguarda contemporaneamente l'elezione del Presidente, del Vice-Presidente, dei sei Consiglieri, del Segretario-Tesoriere, del Vice-Segretario, del Revisore dei Conti e del Revisore supplente.

ART. 10
Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Il Vice-Presidente, i sei Consiglieri, il Segretario-Tesoriere, il Vice-Segretario, il Revisore dei Conti e il Revisore supplente vengono eletti tra quei Soci che ottengono il maggior numero dei voti per la carica alla quale si sono candidati.

Nel caso di dimissioni del Vice-Presidente, o dei sei Consiglieri, del Segretario-Tesoriere e del Vice-Segretario subentra il più votato dei non eletti nella carica. Nel caso di dimissioni del Presidente si procede entro 45 gg a una nuova elezione. Nelle more svolge le funzioni il VicePresidente.

ART. 11
Al termine delle operazioni di controllo e verifica dei voti, il Presidente della C. E. comunicherà immediatamente al C.D. e agli eletti i risultati delle elezioni, mentre la proclamazione ufficiale degli eletti avverrà durante l'Assemblea dei Soci successiva all'elezione.
I nuovi eletti saranno cooptati dal C.D. uscente e prenderanno possesso delle cariche il 1 Gennaio successivo alla approvazione dello svolgimento delle elezioni da parte dell’Assemblea. L’Assemblea straordinaria per l’approvazione dello svolgimento delle elezioni si tiene in una data compresa fra il 15 Ottobre e il 15 Dicembre dell’anno di svolgimento delle elezioni.

ART. 12
Nel caso in cui nemmeno un Socio abbia ottenuto la maggioranza assoluta richiesta per la carica di Presidente, il Presidente della Commissione Elettorale proporrà all'Assemblea la ratifica dell'elezione di quel Socio che per questa carica ha ottenuto il maggior numero di voti, purché questo non sia inferiore al 30% dei voti validi. La ratifica è valida e il Socio proposto è nominato Presidente se è approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti in Assemblea.

Nel caso contrario la C.E. procederà entro quarantacinque giorni ad una nuova elezione per quella carica. Nelle more resta in carica chi sta svolgendo le funzioni di Presidente in quel momento.

ART. 13
L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, sarà convocata dal Presidente con comunicato riportante ora, giorno e luogo in cui si terra l'Assemblea, nonché l'Ordine del Giorno, pubblicato sul sito della Società e via email personale ai Soci. La convocazione dovrà precedere di almeno un mese la data dell'Assemblea.
Sono ammessi alle votazioni assembleari i Soci che siano in regola con il versamento delle quote sociali.
Sono ammesse due deleghe per votante, purché sulla delega compaia chiaramente il nome del delegante, il nome del delegato e l'indicazione della riunione a cui la delega si riferisce. Ovviamente sia delegato che delegante dovranno essere in regola con il versamento delle quote sociali.
I Soci Sostenitori non individuali saranno rappresentati dal responsabile dell'Ente o dell'Associazione o da un suo delegato con lettera scritta che deve essere presentata all'inizio dell'Assemblea.

ART. 14
Qualora l'Assemblea straordinaria sia richiesta da almeno un quinto dei Soci effettivi, il Presidente ha l'obbligo di convocarla entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta, con le modalità previste dall'Art. 16, anche in questo caso l’O.d.G. dell’Assemblea dovrà essere spedito almeno un mese prima della data stabilita per l’assemblea.

ART. 15
Delle Assemblee dei Soci verrà redatto verbale che verrà reso pubblico dopo l'approvazione del C.D.

ART. 16
Su proposta di Soci della stessa regione o area geografica, il Consiglio Direttivo, con delibera da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Generale, può costituire una Sezione della Società.
Le Sezioni non hanno personalità giuridica o fiscale autonoma, ed operano sotto il controllo del C.D. e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Esse determinano le proprie modalità organizzative e di funzionamento per mezzo di regolamenti che devono essere approvati dal C.D.

In ogni caso detti regolamenti non possono contrastare con lo Statuto e il Regolamento della Società.

I soci residenti nella regione/area geografica afferiscono di norma alla sezione di riferimento, previa richiesta di afferenza. Soci residenti in altre regioni, che per comunità di interessi vogliano afferire alla sezione, possono farne richiesta. Le richieste di afferenza devono pervenire al coordinatore della sezione e al CD SAIt, che ne discuterà alla prima riunione utile.

ART. 17
Al fine di un migliore coordinamento tra le attività istituzionali della Società, secondo quanto previsto dall'art.3 Comma 2 dello Statuto, possono essere attivati dal CD settori di competenza di propria iniziativa o su proposta dell'Assemblea.
I Soci possono afferire ad uno o più settori di competenza dietro motivata richiesta.
Il C.D. definisce le modalità di operare dei Settori di competenza attivati.

ART. 18
Il Segretario Tesoriere deve provvedere alla stesura e al mantenimento delle scritture contabili previste dal Codice Civile per le Associazioni culturali e di categoria.

ART. 19
Tutti i Soci membri del C.D. svolgono gli incarichi connessi con le loro cariche gratuitamente, potendo richiedere solamente dei rimborsi per le spese sostenute dopo autorizzazione del Presidente.
I rimborsi spese prevedono le spese di viaggio (l'uso dell'aereo o del mezzo proprio, con tariffa chilometrica identica a quella stabilita per i dipendenti statali, è previsto solo dietro autorizzazione del Presidente), vitto (fino ad un massimo giornaliero stabilito dal C.D.), alloggio in albergo non di lusso, quota di partecipazione a congressi.
Tutti gli impegni di spesa devono essere preventivamente approvati dal Presidente.

ART. 20
Il Segretario Tesoriere è autorizzato a gestire una cassa contanti il cui ammontare non deve essere superiore, se non in particolari casi e solo momentaneamente, ad un limite stabilito dal C.D. Può provvedere alle spese non previste, quali manutenzione o spese di segreteria, fino ad un importo massimo stabilito dal C.D.

ART. 21
In assenza di esplicita autorizzazione del C.D. nessun Socio può avvalersi del nome o delle credenziali della Società in manifestazioni, conferenze, pubblicazioni, attività editoriali anche radiotelevisive o informatiche, o per richieste di contributi ad enti pubblici o privati.

ART. 22
Il presente regolamento può essere modificato in ogni sua parte dall'Assemblea dei Soci con voto a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposte fatte pervenire al C.D. almeno due mesi prima dell'annuncio di convocazione dell'Assemblea

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Nella prima applicazione della modalità di voto elettronico, le informazioni verranno inviate per via cartacea solo ai Soci che ne abbiano fatto esplicita richiesta. Le successive votazioni si svolgeranno unicamente per via informatica in tutte le fasi e adempimenti.

Nella prima applicazione della modalità di voto elettronico verranno sommati per ciascun socio votato i voti pervenuti sia per via informatica che per via postale tradizionale.