Storia - App VI
REGIO DECRETO 10 giugno 1939 - XVII, n. 1229
Erezione in ente morale della Società Astronomica Italiana, con sede in Milano e approvazione dello statuto.
(Pubblicato in sunto nella Gazz. Uff. del 31 agosto 1939 n. 203)
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la domanda presentata dal presidente della Società Astronomica Italiana per ottenere che la Società stessa sia eretta in Ente morale e ne sia approvato lo statuto;
veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933 - XI, n. 1333, convertito in legge con la legge 12 gennaio 1934 - XII, n. 90;
veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935 - XIII, n. 1803, convertito in legge con la legge 2 gennaio 1936 - XIV, n. 4;
udito il parere del Consiglio di Stato;
sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
La Società Astronomica Italiana è eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, unito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 10 giugno 1939 - XVII.
VITTORIO EMANUELE
BOTTAI
Visto il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1939 - XVII
Statuto della Società Astronomica Italiana con sede in Milano
Art.1
La Società Astronomica Italiana ha lo scopo di promuovere e diffondere gli studi dell'Astronomia.
La Società ha sede nella Città che è residenza abituale del Presidente in carica.
Art. 2
La Società per conseguire il suo scopo:
a) indice riunioni per i soci e gli studiosi di astronomia;
b) concorre, accordando sussidi finanziari e concedendo l'uso dei libri e strumenti di sua proprietà, ad organizzare studi e ricerche;
c) cura la pubblicazione di un periodico intitolato Memorie della Società Astronomica Italiana, ed eventualmente di un bollettino popolare.
Art. 3
La Società comprende soci effettivi e soci onorari in numero indeterminato.
I soci effettivi sono tenuti al pagamento di una quota annua che sarà determinata dal regolamento.
Art. 4
Le proposte di nomina a socio effettivo devono essere presentate da almeno due soci effettivi al Consiglio direttivo, il quale delibera circa il loro accoglimento.
Art. 5
La nomina a socio onorario può essere conferita dall'assemblea generale dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, a personalità del campo scientifico.
Le nomine dei soci onorari non possono però aver corso senza l'assenso del Ministro per l'educazione nazionale.
Art. 6
Tutti i soci riceveranno il periodico sociale ed ogni altra eventuale pubblicazione della Società.
Art. 7
Il Ministro per l'educazione nazionale può revocare la nomina del socio di qualsiasi categoria, che si renda indegno o, comunque, incompatibile con gli interessi della Società.
Art. 8
La Società è retta e amministrata da un Consiglio direttivo, composto di un presidente, di un vice-presidente, di un segretario-amministrativo, di un vice-segretario e di due consiglieri.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica un biennio e sono confermabili.
Art. 9
Il presidente e il vice-presidente sono nominati dal Ministro per l'educazione nazionale.
Gli altri membri del Consiglio direttivo sono nominati dall'Assemblea generale dei soci, a maggioranza di voti.
Art. 10
Il presidente e il vice-presidente devono, entro tre mesi dalla propria nomina, prestare il primo nelle mani del Prefetto, il secondo nelle mani del presidente, il seguente giuramento accademico:
"Giuro di essere fedele al Re, ai Suoi Reali Successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo nella cultura nazionale".
Chi non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente sarà dichiarato decaduto.
Art. 11
Il presidente è il legale rappresentante della Società; ne presiede i lavori; convoca e dirige le adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea generale e ne fa eseguire le deliberazioni, ordina le riscossioni e i pagamenti; firma gli atti ufficiali della Società.
In caso di assenza o impedimento è supplito dal vice-presidente.
Art. 12
Il Consiglio direttivo provvede alle iniziative e ai lavori della Società e prende tutti quei provvedimenti che avrà riconosciuti utili al conseguimento degli scopi dell'Ente; funziona come Comitato di redazione del periodico sociale; predispone il bilancio preventivo e redige il consuntivo che sottoporrà all'approvazione dell'assemble; nomina i soci effettivi; delibera gli eventuali provvedimenti di revoca dei soci morosi e dei soci che si rendano indegni o, comunque, incompatibili con gli interessi della Società.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e sono valide quando siano presenti il presidente, il vice-presidente e almeno un consigliere.
Art. 13
Il segretario-amministratore attende alla corrispondenza d'ufficio e alla conservazione degli atti; cura la riscossione delle entrate e la erogazione dei fondi; eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo in materia di amministrazione.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-segretario.
Art. 14
L'assemblea generale dei soci è convocata almeno una volta all'anno, nell'epoca e luogo che saranno determinati di volta in volta dal Consiglio direttivo, per l'approvazione dei bilanci, per udire la relazione sullo stato della Società e per qualunque altro affare concernente il sodalizio.
Le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Art. 15
L'anno sociale e quello finanziario decorrono dal 29 ottobre al 28 ottobre dell'anno successivo.
Per ciascun anno finanziario l'Assemblea generale nomina, fra i soci, tre revisori dei conti, dei quali due effettivi e uno supplente.
I revisori dei conti riferiscono per iscritto all'assemblea sull'andamento dell'Amministrazione.
Art. 16
I beni di pertinenza della Società debbono essere descritti in speciali inventari.
Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio devono essere impiegate subito in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.
Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni della Società, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'educazione nazionale.
Le somme necessarie ai bisogni ordinari della Società devono essere depositate ad interesse presso Casse di risparmio postali, ovvero, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, presso una Cassa di risparmio o altro Istituto di Credito di notoria solidità, presso il quale saranno pure depositati in custodia i titoli o altri valori sociali.
Art. 17
Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente trasmette al Ministro per l'educazione nazionale un elenco dei premi da conferire o da mettere a concorso nell'anno successivo.
Egli trasmette poi copia delle relazioni delle Commissioni giudicatrici.
Art. 18
Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmette al Ministro per l'educazione nazionale una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno accademico precedente.
Art. 19
La Società predisporrà uno schema di regolamento per il proprio funzionamento interno che sarà sottoposto all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI
Da: Bollettino del Ministero per l'Educazione Nazionale, Roma, 1939.