Storia - App V

STATUTO DELLA "SOCIETÀ ASTRONOMICA ITALIANA"

 

Approvato il 20 marzo 1930

ART.1. -- E' costituita la Società Astronomica Italiana, con lo scopo di promuovere e diffondere gli studi dell'Astronomia. La Società ha la sua sede presso la Presidenza.

ART. 2. -- La Società Astronomica Italiana, per raggiungere il suo scopo:
a) indice riunioni per i soci e i simpatizzanti;
b) concorre, accordando sussidi finanziari e concedendo l'uso dei libri ed istrumenti di sua proprietà, ad organizzare studi e ricerche;
c) cura la pubblicazione di un periodico ed eventualmente di un bollettino popolare.

ART. 3. -- Il periodico della Società ha il titolo: Memorie della Società Astronomica Italiana ed è la continuazione delle Memorie della Società degli Spettroscopisti Italiani fondata da Pietro Tacchini.

ART. 4. -- La Società è governata da un Consiglio direttivo, composto di un Presidente, di un Segretario-Cassiere e di tre Consiglieri.

ART. 5. -- Il Consiglio direttivo funziona come Comitato di redazione del periodico sociale ed eventualmente del bollettino.

ART. 6. -- La Società comprende membri effettivi, ed onorari.

ART. 7. -- I membri effettivi sono proposti da altri due membri e sono nominati dal Consiglio direttivo.

ART. 8. -- I membri onorari vengono proposti dal Consiglio direttivo e nominati dai membri effettivi convocati in Assemblea, a maggioranza dei votanti.

ART. 9. -- Il Presidente, il Segretario-Cassiere ed i tre Consiglieri vengono pure nominati dai membri effettivi convocati in Assemblea, a maggioranza dei votanti.

ART. 10. -- Il Presidente, il Segretario-Cassiere ed i tre Consiglieri durano in carica due anni; il Presidente ed il Segretario-Cassiere sono sempre rieleggibili; i Consiglieri sono rieleggibili per due volte.

ART. 11. -- In caso di impedimento il Presidente è supplito dal Consigliere anziano.

ART. 12. -- L'anno finanziario della Società coincide con l'anno solare. Il Consiglio direttivo amministra la Società, predispone il bilancio preventivo e redige il bilancio consuntivo, che sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 13. -- I membri effettivi pagano una quota annua di L. 30, da versarsi in gennaio oppure una quota unica di L. 500. Essi ricevono il periodico sociale ed ogni altra eventuale pubblicazione della Società.

ART. 14. -- I membri onorari non pagano quote e ricevono le stesse pubblicazioni degli effettivi.

ART. 15. -- Il periodico ed eventualmente il bollettino possono essere dati in abbonamento ad Istituti scientifici, a librai e a privati secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio direttivo.

ART. 16. -- Il periodico sociale potrà essere organo di pubblicazione per gli Osservatorii e per gli Istituti scientifici affini. In tale caso saranno stabiliti opportuni accordi fra il Consiglio direttivo della Società e le Direzioni degli Osservatorii o degli Istituti interessati.

ART. 17. -- Almeno una volta all'anno sarà tenuta una riunione di tutti i soci secondo l'art. 2, lettera a. La data e il luogo delle riunioni sono stabiliti di volta in volta dal Consiglio direttivo, eventualmente dietro proposta dei soci.

ART. 18. -- Le votazioni di cui agli art. 8, 9 e 12 sono riservate all'Assemblea dei soli soci effettivi. Quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno le votazioni stesse possono essere fatte anche per corrispondenza.

Da Memorie della Società Astronomica Italiana (Già degli Spettroscopisti) N.S., Vol.V, 1930-31