Storia - App IV

STATUTO DELLA SOCIETA' ASTRONOMICA ITALIANA

 

Art. 1. -- E' costituita in Roma la Società Astronomica ltaliana, con lo scopo di promuovere e diffondere gli studi dell'Astronomia. La società sarà eretta, appena la cosa sia possibile, in Ente Morale.
Art. 2. -- La Società Astronomica Italiana per raggiungere il suo scopo:
a) indice riunioni pei soci e i simpatizzanti;
b) concorre, accordando sussidi finanziari e concedendo l'uso dei libri ed istrumenti di sua proprietà, ad organizzare studi e ricerche;
c) cura la pubblicazione di un periodico ed eventualmente di un bollettino popolare.
Art. 3. -- La Società assume come suo organo le Memorie degli Spettroscopisti fondate da Pietro Tacchini, delle quali Memorie si inizierà con l'anno 1920 una nuova serie.
Art. 4. -- La Società comprende membri effettivi, associati ed onorari.
Art. 5. -- La Società è governata da un Consiglio direttivo, composto di un Presidente, un Segretario, un Cassiere e due Consiglieri.
Art. 6. -- Il Consiglio direttivo funziona come Comitato di redazione del periodico sociale, ed eventualmente del bollettino.
Art. 7. -- I membri effettivi non possono essere più di cento.
Art. 8. -- Quando uno o più posti di membro effettivo siano vacanti, il Consiglio sottopone una lista di altrettanti nomi di membri associati al referendum dei membri effettivi, i quali votano per si e per no. E' eletto quel candidato che abbia raccolto i due terzi dei voti espressi.
Art. 9. -- Rimandando la scheda di votazione, ogni membro effettivo può indicare due nomi di membri associati, che a suo giudizio potrebbero essere designati per il referendum in caso di eventuali vacanze.
Art. 10. -- I nomi indicati da almeno 5 membri effettivi devono essere sottoposti al referendumalla prima occasione. Se sono in numero esuberante, passano avanti quelli che hanno raccolto un maggior numero di suffragi, e, a parità di suffragi, i più anziani come membri associati.
Art. 11. -- I membri associati sono in numero illimitato.
Art. 12. -- I membri associati vengono accolti dal Consiglio, su proposta di due membri effettivi.
Art. 13. -- I Membri onorari sono esclusivamente stranieri; non possono essere più di 30.
Art.14. -- I membri onorari vengono eletti con le stesse norme stabilite dal presente Statuto agli articoli 8, 9 e 10 per l'elezione dei membri effettivi.
Art. 15. -- Il presidente, il cassiere, il segretario e i consiglieri vengono eletti fra i membri effettivi dai membri effettivi convocati in assemblea. L'elezione è fatta a maggioranza dei presenti.
Art. 16. -- Il presidente, cassiere, segretario e consiglieri durano in carica 2 anni. Il primo è sempre rieleggibile; gli altri sono rieleggibili per due volte.
Art. 17. -- In caso di impedimento il presidente è supplito dal consigliere anziano.
Art. 18. -- Il Consiglio Direttivo risiede in Roma presso la Sede della Società.
Art. 19. -- Presidente e Consiglio governano la Società secondo le consuetudini.
Art. 20. -- Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio, il consuntivo dall'assemblea.
Art. 21. -- I membri effettivi pagano una, quota di L. 25 e così pure gli associati. Gli uni e gli altri ricevono, senza dover versare altro contributo, il periodico sociale.
Art. 22. -- I membri onorari non pagano quota, e ricevono gratuitamente il periodico.
Art. 23. -- Il periodico può essere dato in abbonamento anche ai non soci al prezzo di L. 30.
Art. 24. -- Il periodico sociale potrà essere organo di pubblicazione per gli Osservatori e gli Istituti scientifici affini. In tale caso saranno stabiliti opportuni accordi fra il Consiglio direttivo della Società e le direzioni degli Osservatori o Istituti interessati.
Art. 25. -- L'assemblea è costituita dai membri effettivi e dagli associati.Deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.
Art. 26. -- I membri associati non votano, nell'Assemblea, nel caso previsto dall'art. 15.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1. -- Sono membri effettivi, di pieno diritto, gli attuali Soci nazionali della Società degli Spettroscopisti Italiani.
Art. 2. -- Sono membri onorari, di pieno diritto, gli attuali Soci stranieri della Società degli Spettroscopisti Italiani.
Art. 3. -- Tutte le attività e proprietà della Società degli Spettroscopisti Italiani passano alla Società Astronomica Italiana.

Da Memorie della Società Astronomica Italiana (Già degli Spettroscopisti) N.S. Vol. I, 1920