Esigenze da soddisfare nel Decreto Lgs. delegato relativo a “Formazione e Reclutamento degli insegnanti

Al fine di far sì che gli obiettivi, positivi, indicati dalla L. 107 vengano raggiunti occorre che nella stesura delle norme del Decreto Lgs. Delegato venga posta molta attenzione ai punti seguenti .

 

- FREQUENZA DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DA PARTE DI NON VINCITORI DI CONCORSO.

·         La previsione che anche non vincitori del concorso possano frequentare il Corso di specializzazione rischia di annullare il significato positivo della scelta di far precedere il concorso rispetto alla frequenza del Corso stesso: c’è infatti il gravissimo pericolo che si crei di nuovo una massa di “abilitati” in lista di attesa. Poiché vi è l’esigenza oggettiva di consentire l’abilitazione a persone che aspirino all’assunzione in scuole paritarie, occorre una normativa che preveda, per le iscrizioni al Corso di non vincitori del concorso, qualche forma di limitazione numerica degli accessi, parametrata anche sulle previsioni di assunzioni che le scuole paritarie di ogni regione dovranno essere invitate a formulare.

·         La possibilità di accedere al Corso di specializzazione da parte di docenti che siano già vincitori di concorso in altra classe di insegnamento e che intendano conseguire una ulteriore titolarità di insegnamento affine dovrebbe invece essere consentita senza limitazioni. Questo al fine di disporre in prospettiva di docenti di ruolo in più classi di insegnamento, ad evitare la eccessiva attuale frammentazione della docenza, soprattutto nelle discipline scientifiche.

 

-  CREDITI NECESSARI PER L’ACCESSO AL CONCORSO.

·         Per i 24 CFU necessari la legge usa la terminologia “nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche”; manca l’esplicitazione delle “didattiche disciplinari”, che peraltro sono implicitamente comprese nell’indicazione relativa alle “discipline pedagogiche” e soprattutto in quella circa le “metodologie didattiche”: nel D. Lgs. il riferimento alle didattiche disciplinari, che hanno ovviamente un ruolo cruciale nella formazione dei docenti di ogni area, va reso esplicito. Di questi almeno 10 crediti dovrebbero riguardare insegnamenti di didattiche disciplinari (e relativi laboratori) nelle discipline di pertinenza del concorso.

·         Con riferimento a quanto affermato nel punto precedente, il percorso di specializzazione per conseguire una seconda o ulteriore titolarità di classe di insegnamento, dovrebbe prevedere l’esenzione dai crediti antropo-psico-pedagogici già acquisiti nel primo percorso di specializzazione.

 

-  COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE.

·         L’intero percorso formativo viene indicato come “affidato … alle università … e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata”: tale quadro di collaborazione deve impedire che la distinzioni di ruoli e competenze induca a una inaccettabile separatezza (l’università per la “teoria”, le scuole per la “pratica” e il tirocinio). Tutta la letteratura internazionale esclude di prevedere teoria prima e pratica poi, poiché la formazione deve essere centrata sulla riflessione critica indotta dall’esperienza. L’anno “universitario” e il biennio “scolastico” vanno perciò progettati unitariamente, e la relativa gestione da parte delle strutture universitarie e scolastiche dovrebbe vedere un confronto permanente.

·         Per quanto riguarda i docenti e le strutture universitarie che operano in queste attività il carico didattico ed organizzativo dovrebbe essere esercitato come compito istituzionale e non come attività aggiuntiva, volontaria od occasionale.

 

-  STRUTTURA DI RIFERIMENTO.

·         Nella prospettiva suddetta, l’università è tenuta a operare in modo unitario, non attraverso una mera spartizione di compiti tra strutture interne che operino indipendentemente l’una dall’altra, senza una progettazione e una gestione integrate. E’ perciò indispensabile disporre la costituzione di un’apposita struttura didattica interdisciplinare, di Ateneo o eventualmente inter-ateneo (a livello regionale o di città metropolitana con più atenei); la struttura dovrebbe prevedere una organica presenza di rappresentanze del mondo scolastico, anche per favorire una forte relazione tra attività di prima formazione e attività di formazione in servizio, il tutto nell’ottica (linea affermata a livello  internazionale) della formazione degli insegnanti come partnership tra università e sistema scolastico. La natura interdisciplinare ed inter-istituzionale deve evitare che i diversi compiti formativi (didattiche disciplinari, insegnamenti pedagogici e tirocini) vengano svolti in aree tra loro separate e senza mutua comunicazione, anche a livello universitario. 

 

v  COMPETENZE IN CLASSI PLURIDISCIPLINARI.     

·         Mentre per le competenze educative la legge indica un numero minimo di CFU, circa le competenze disciplinari vi è solo, indirettamente, il vincolo derivante dalla clausola “fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate” presente là dove si tratta del “riordino delle classi disciplinari di afferenza e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza”. Il tema è rilevante soprattutto per i casi “pluridisciplinari”, molto numerosi anche nel recente Decreto relativo alle “Classi concorsuali”. Se da una parte è opportuno che più discipline siano insegnate nella scuola dallo stesso docente che possa garantire una presenza settimanale significativa nelle proprie classi, dall’altra è necessario prevedere le competenze certificate dalla presenza di adeguati crediti disciplinari sia nei requisiti di accesso al concorso sia nella specializzazione durante la fase di prova. Il D. Lgs. dovrà perciò affrontare la questione, eventualmente ritoccando quegli aspetti che, nel Decreto sulle Classi di Concorso per l’insegnamento nelle Scuole che è in via di approvazione, risultino non coerenti con il nuovo sistema, e in raccordo con ciò dovrà esaminare altresì, come sopra richiesto, il tema delle classi universitarie di LM.

 

-  CLASSI DI LAUREA MAGISTRALI E FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI.   

·         Il decreto sulle Classi di Insegnamento prevede spesso numeri di crediti difficilmente conseguibili all’interno degli attuali ordinamenti dei corsi di studio di laurea triennali e magistrali.  Ciò anche a causa dei vincoli posti in opera sulla definizione delle offerte didattiche, della drammatica riduzione dei ruoli docenti nelle università e dai vincoli sull’offerta formativa. Tuttavia l’insegnamento nelle scuole costituisce uno sbocco professionale di rilievo per i laureati e questo dovrebbe essere ben presente nella progettazione dei percorsi formativi universitari, che andrebbero resi più congrui a questa finalità, anche con una revisione delle Classi di Laurea Magistrali che, a causa della eterogenesi delle attuali normative, si rende più che mai necessaria. Soprattutto dopo l’abbandono delle Lauree Magistrali per la Formazione degli insegnanti, previste dalla precedente riforma, progettate e lasciate inattuate. La revisione proposta sarà più agevole se, a differenza di quanto avvenuto con alcune recenti scelte, verrà favorita l’offerta, nei Corsi di studio universitari, di curricula o indirizzi opzionali, che -soprattutto negli anni finali delle Lauree e delle Lauree Magistrali- consentano agli allievi la frequenza di insegnamenti diversi in relazione ai diversi sbocchi ai quali essi sono interessati.

Il presente documento è stato elaborato da un Gruppo di Lavoro Area Scientifica sulla Formazione Insegnanti ed è stato condiviso dalle seguenti società scientifiche:

AIF (Associazione per l’insegnamento  della Fisica)

ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali)

SAIt (Società Astronomica Italiana)

SCI (Società Chimica Italiana)

SIF (Società Italiana di Fisica)

UMI (Unione Matematica Italiana)

 

3.12.2015