Storia - App VII

REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ ASTRONOMICA ITALIANA

 

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto lo statuto della Società Astronomica Italiana, approvato con Regio Decreto 10 giugno 1939 - XVII, n. 1229;
Veduto lo schema di regolamento predisposto dalla Società anzidetta per il suo funzionamento interno;
DECRETA

E' approvato il seguente regolamento interno della Società Astronomica Italiana:

ART.1
A norma dell'articolo 3 dello Statuto della Società, i soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale.
I soci che verseranno una somma non inferiore all'importo di dieci annualità cessano di pagare la quota annuale, e diventano "Soci a vita".
L'importo annuo verrà fissato nell'annuale assemblea generale dei soci. Il versamento della quota, da farsi di regola entro il Gennaio, per i nuovi soci avviene all'atto della iscrizione.

ART.2
Ogni socio è impegnato al versamento della quota sociale anche per gli anni successivi a quello dell'iscrizione, fino a che non notifichi le sue dimissioni non oltre il 31 Luglio alla Presidenza della Società.

ART.3
Il Segretatio amministrativo ha facoltà di provvedere all'esazione quando sia oltrepassato il termine indicato nell'art.1 gravandone le spese al socio moroso. Quando questi non si metta in regola dopo due inviti da parte del Segretario amministrativo, viene radiato dal sodalizio.

ART.4
Possono essere presi accordi per il cumulo delle quote sociali con altri sodalizi, con modalità da stabilirsi dal Consiglio direttivo.

ART.5
Le "Memorie della Società Astronomica Italiana" ed ogni altra eventuale pubblicazione, a norma dell'art. 6 dello Statuto, vengono distribuite ai soci gratuitamente. Agli Istituti scientifici italiani e stranieri vengono cedute in abbonamento ai prezzi che verrano annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo per l'interno e per l'estero.

ART.6
L'assemblea generale dei soci convocata a norma dell'art. 12 dello Statuto, può avvenire anche per referendum. Di ogni riunione verrà redatto verbale che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea nelle sedute seguenti. Detti verbali ed eventuali discussioni scientifiche potranno venire pubblicati nelle "Memorie della Società" oppure in altro periodico affine.

ART. 7
Quando il Ministro dell'Educazione Nazionale ha nominato il Presidente e il Vice-presidente, questi designano una commissione di soci perchè compilino la lista dei membri del nuovo Consiglio da proporre alla votazione nell'assemblea generale dei soci.

ART.8
Un Comitato di redazione composto del Consiglio direttivo e di due membri, nominati dal Consiglio stesso, presiede alla pubblicazione delle "Memorie".

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la sua registrazione.

Roma, 15 maggio 1943
IL MINISTRO
f/to Biggini

Registrato alla Corte dei Conti addì 25 maggio 1943
Reg. 15 Educaz. Naz. foglio 227
Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione

Pavia, Tipografia Mario Ponzio, 1944